IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Vista la comunicazione, pervenuta al protocollo 0012806 del 25.03.2019, da parte della Ditta Lemit Scarl di Pozzuolo del Friuli, con la quale si informa che, quale ditta appaltatrice per i lavori di ampliamento dell'autostrada, dovendo effettuare_ lavori realizzazione di una nuova viabilità in via Colombara, c'è la necessità di regolamentare la circolazione in corrispondenza del sottopasso autostradale presente nella via stessa;
Tenuto conto che i lavori comporteranno movimentazioni di mezzi e materiali e occupazione della carreggiata;
Preso atto delle indicazioni della ditta richiedente e delle valutazioni della Polizia Locale;
Dato atto che per consentire il regolare svolgimento dei lavori per la realizzazione dell'opera in condizioni di sicurezza, si rende necessario regolamentare la circolazione nelle zone interessate dalle opere in premessa e più precisamente in corrispondenza del sottopasso autostradale;
Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dall' 8 aprile 2019 e per un periodo che la ditta esecutrice richiedente ha stimato in 250 giorni, sarà completamente interdetta la circolazione veicolare e pedonale in corrispondenza del sottopasso autostradale presente in via Colombara;
Le regolamentazioni sopra descritte saranno in vigore solo nei periodi necessari all'esecuzione dei lavori, e verranno rese note mediante apposita segnaletica, avendo cura che l'utenza debole, i frontisti ed i veicoli di soccorso siano informati con chiarezza e trovino agevolmente i percorsi alternativi;
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica di cantiere è a carico ed onere della ditta Lemit Scarl di Pozzuolo del Friuli esecutrice dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e pm precisamente: D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 35/2011; Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
La ditta dovrà altresì rendere invisibile tutta la segnaletica in contrasto con la presente.
La zona di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e protetta da sbarramenti che impediscano l'accesso ai non addetti; le testate degli sbarramenti stessi dovranno essere segnalate con barriere rifrangenti visibili sia di giorno che nelle ore preserali e notturne;
La presente ordinanza è emessa ai soli sensi del Codice della Strada per la tutela della circolazione stradale;
Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.
La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-fine ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgls 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del DPR. n. 495/1992.
Il Responsabile Area Vigilanza
Thomas Poles