IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Vista la comunicazione, pervenuta al protocollo n. 0016955 del 12.04.2021, da parte della Ditta Lemit Scarl di Pozzuolo del Friuli, con la quale si informa che, in qualità di Impresa appaltatrice per i lavori di ampliamento dell'autostrada, ha portato a termine la dismissione della vecchia viabilità di un tratto di via Venerio che ora verrà inglobato all'Autostrada;
Considerato che per i due residenti del tratto che viene dimesso è stato già creato un percorso riservato;
Preso atto delle indicazioni dell'Area Tecnica di questo Comune e della ditta esecutrice dei lavori a seguito di sopralluogo congiunto compiuto in loco;
Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dalla data odierna viene dismessa definitivamente la viabilità originaria di via Venerio nel tratto adiacente e parallelo all'autostrada di collegamento con via Bertaldo;
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica di cantiere è a carico ed onere della ditta Lemit Scarl di Pozzuolo del Friuli esecutrice dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e più precisamente: D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 35/2011; Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
La ditta dovrà altresì rendere invisibile tutta la segnaletica in contrasto con la presente.
La zona di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e protetta da sbarramenti che impediscano l'accesso ai non addetti; le testate degli sbarramenti stessi dovranno essere segnalate con barriere rifrangenti visibili sia di giorno che nelle ore preserali e notturne;
La presente ordinanza è emessa ai soli sensi del Codice della Strada per la tutela della circolazione stradale;
Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.
La presente Ordinanza, che revoca i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione alt' Albo Pretorio on-fine ai sensi ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.PR. n. 495/1992.