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Comunicati Stampa
Portogruaro - Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico
09-10-2019 - Portogruaro

IL SINDACO

Premesso che:
- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno e che tali periodi sono i più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei comuni con meno di 30.000 abitanti (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);

Considerato che il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 - che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 - ha fissato il valore limite per la protezione della salute umana pari a 50 mg/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Ritenuto che il numero di superamenti del sopraccitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che - in considerazione della stagione autunno/invernale, caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti - sia necessario intervenire ai fini di limitare eventuali episodi di superamento di tale valore limite;
Considerato che è stato istituito, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Città Metropolitana di Venezia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
Vista la Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. recante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visti:
- il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 concernente: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09.01.1991 Il. 10;
- il D.P.R. 21.12.1999 n. 551, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell'energia;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 concernente: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale pericolato (PMl0);
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 concernente: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192", che tra l'altro, abroga e riscrive alcuni articoli del D.P.R. n. 412/1993;
- il D.Lgs n. 152/2006;
- il D.Lgs n. 267/2000;

Richiamati:
- il già citato Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (P.R. T.R.A.) e, in particolare, il Cap. 6.1.1. (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2. (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM10 e IPA);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R. T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni m atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Richiamate:
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) circa l'adozione di un sistema di azioni da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite dall' ARP AV;
- le "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" approvate dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1909 del 16 dicembre 2016;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" siglato in data 9 giugno 2017;

Rilevato che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 26 giugno e del 21 settembre 2017 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) ha illustrato i contenuti del nuovo Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM 10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;
Preso atto:
- che il Comune di Portogruaro ricade nell'agglomerato "Bassa pianura e Colli" come indicato nella zonizzazione regionale sopra citata;
- dei contenuti del verbale del C.I.S. tenutosi lo scorso 5 settembre;
- delle proposte formulate dal Tavolo Tecnico Zonale (T. T.Z. ), in recepimento ai contenuti del tavolo di lavoro C.I.S. sopraccitato, in occasione dell'incontro del 27.09.2019;

Ritenuto che sia opportuno, per il contenimento e la prevenzione dall'inquinamento, adottare misure di limitazione del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici e regolamentare le temperature medie all'interno degli stessi in base alla classe di appartenenza nonché vietare le combustioni all'aperto come sotto meglio specificato;
Informa
La cittadinanza che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E" e pertanto il periodo dell'anno in cui è consentito l'uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo Decreto all'art. 4, commi 5 e 6, è compreso fra il 15 ottobre e il 15 aprile dell'anno seguente.

ORDINA

1. anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte, di applicare dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Portogruaro e fino al 15 aprile 2020, salvo motivate proroghe, le seguenti limitazioni d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile ubicati nell'intero territorio comunale:
a)  la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17 °C ( + 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b)  la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19 °C ( + 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici, fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e ai limiti di cui al comma 5 dell'art. 4 della medesima norma;
c)  la riduzione di n. 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 per l'esercizio degli impianti termici comprese stufe, caminetti, ecc. alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi spegnendo gli impianti dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno;
d)  divieto di utilizzo di generatori a biomasse inferiori o uguali ad 2 stella (D.G.R.V. n.1908/2016).

2. Divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D.Lgs. n.152/2006 (D.G.R.V. n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.
3. Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus in fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico e scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza di impianti semaforici, dei treni diesel in fase di sosta e dei veicoli in sosta in fase di riscaldamento.

Consente
l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania del 5 e 6 gennaio 2020, in ragione della larga diffusione di questa usanza radicata nella tradizione popolare, solo ed esclusivamente con uso di biomassa vegetale naturale.

Avvisa
Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 3, 1 comma, del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali";

Dispone
- che con successiva Ordinanza, la riduzione dell'orario di esercizio di cui al punto I.e), potrà essere estesa, come ulteriore misura emergenziale, anche agli impianti alimentati a combustibili gassosi;
- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'USSL n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

-    Comando Polizia Locale di Portogruaro;
-    Città Metropolitana di Venezia - pec protocollo. cittametropolitana. ve@pecveneto.it;
-    Tavolo Tecnico Zonale -protocollo. cittametropolitana. ve@pecveneto.it;
-    ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia -dapve@pec.arpav.it;
-    Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave - protocollo.aulss4@pecveneto.it

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Portogruaro fino al 15 Aprile 2020 salvo motivate proroghe.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.

Il sindaco
Maria Teresa Senatore

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