IL SINDACO
Premesso che nel territorio del Comune di Portogruaro è in esercizio, all'aperto su area pubblica, il mercato settimanale del Giovedì, che si tiene in tutto il Centro Storico cittadino e oltre, comprese parte di Viale Cadoma e l'area parcheggio antistante lo stadio comunale Pier Giovanni Mecchia, e che è destinato alla vendita di prodotti di tutte le merceologie;
Ricordato che:
• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
• che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
Dato atto che dopo un periodo di sospensione (marzo/aprile 2020) dovuto alle urgenti misure di contenimento adottate dal Governo per le attività commerciali, il Mercato settimanale del giovedì è stato gradualmente riavviato a fine aprile 2020, previa adozione di specifico piano, come previsto dalle linee guida emanate a livello nazionale e regionale;
Richiamata l'ordinanza sindacale n. 147 del 18.11.2020 dove, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, venivano fissate le nuove disposizioni per lo svolgimento dell'attività mercatale in parola in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 3.11.2020 - nel frattempo intervenuto - nonché di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020;
Richiamate le modalità operative disposte con la citata ordinanza sindacale n. 147 del 18.11.2020, in vigore fino al 22.11.2020, con la quale, tra l'altro;
- veniva perimetrata l'area mercatale, con apposita cartellonistica, individuando i varchi in entrata e in uscita, presidiati;
- veniva disposta la sorveglianza finalizzata alla verifica delle distanze sociali ed al rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo delle aree di vendita, mediante addetti della Protezione Civile coadiuvati da personale della Polizia Locale;
- veniva perimetrata l'area mercatale, con apposita cartellonistica, individuando i varchi in entrata e in uscita, presidiati;
veniva disposta la sorveglianza finalizzata alla verifica delle distanze sociali ed al rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo delle aree di vendita, mediante addetti della Protezione Civile coadiuvati da personale della Polizia Locale;
Dato atto che detta ordinanza aveva efficacia fino al 22.11.2020, in coerenza con l'ordinanza regionale da cui derivava;
Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 4.12.2020, che ha sostituito il precedente D.P.C.M. del 3.11.2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 167 del 10.12.2020 ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni", in vigore dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021;
Dato atto che al punto B) - 3 la stessa dispone il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta il controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti; in ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo delle aree di vendita;
c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9) del D .P. C.M. 3.11.2020;
Dato atto che le disposizioni suindicate rispecchiano sostanzialmente il piano in precedenza adottato dal Comune di Portogruaro, e che pertanto si ritiene di riadottarlo in conformità alle disposizioni regionali, ovvero fino al 15 gennaio 2021;
Sentito il Comando della Polizia Locale in merito agli aspetti viabilistici e di controllo;
Ritenuto, altresì, che la messa a disposizione della presente ordinanza agli Operatori commerciali titolari di posteggio possa avvenire, ai sensi del! 'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio on-fine del Comune e trasmissione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "R(forma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo il quale compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con paiticolare riferimento all'art. 50, comma 5;
DISPONE
che lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, avvenga fino al 15 gennaio 2021, secondo le seguenti disposizioni:
1. L'area mercatale è quella individuata dall'allegata planimetria sub a) alla presente ordinanza; si dà atto che la perimetrazione, stante la conformazione urbanistica del centro storico equivale allo sviluppo stesso del mercato;
2. sono individuati n. 1 O varchi in entrata e in uscita, presidiati, come da planimetria allegata;
3. la sorveglianza è attivata con addetti alla Protezione civile coadiuvati da personale della Polizia Locale in vigilanza dinamica, per le verifiche del rispetto del distanziamento sociale e divieto di assembramento;
4. all'ingresso del mercato è apposto un cartello per info1mare la clientela sui cor comportamenti che gli utenti devono tenere nell'area mercatale, ovvero:
a. evitare assembramenti;
b. assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
5. Il personale addetto alla verifica dei varchi di ingresso e di uscita, qualora riscontrato eccessivo affollamento nell'area mercatale, può disporre il divieto di ingresso temporaneo per gli ulteriori avventori, fino a ripristino delle condizioni di esercizio in sicurezza;
6. È fatto obbligo ai commercianti titolari di posteggio di applicare la scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9) del D.P.C.M. 3.11.2020 come allegata alla presente;
7. E' fatto obbligo ai commercianti titolari di posteggio di effettuare l'esercizio dell'attività con modalità atte ad evitare il crearsi di assembramenti, e soprattutto di verificare che i potenziali acquirenti procedano, prima di venire a contatto con le merci, ad idonea igienizzazione delle mani con i prodotti messi a disposizione dallo stesso commerciante;
8. Il personale del Comando di Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici, di concerto con la Protezione Civile, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
9. La consegna agli Operatori commerciali titolari di posteggio avviene mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio on-fine del Comune e trasmissione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
10. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
11. È fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, ed agli Agenti della Forza Pubblica di darvi assistenza se legalmente richiesta. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 15.01.2021, salvo proroga o modifica anticipata.
Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le superiori disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
DISPONE INOLTRE
- che la presente ordinanza abbia decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni e superi eventuali altre con la stessa incompatibili;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- che della presente ordinanza sia data comunicazione agli Esercenti, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- che la presente ordinanza sia comunicata al Prefetto di Venezia;
- che la presente ordinanza sia consegnata copia a tutti gli Operatori del mercato in oggetto; che la presente ordinanza sia trasmessa agli Organi di Polizia, alle Associazioni di Categoria e agli Uffici Comunali, per i provvedimenti di competenza;
- che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
AVVERTE
che chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sarà punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il sindaco
Florio Favero