Il RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Vista la comunicazione, pervenuta al protocollo 0050905 del 02.12.2020, da parte della Ditta Valtellina SPA, con la quale si informa che, dovendo posare dei nuovi pozzetti per la realizzazione urgente di un ampliamento della rete in fibra ottica per la banda ultra larga in Viale Venezia, c'è la necessità di regolamentare la circolazione nel tratto del percorso ciclopedonale interessato dai lavori;
Tenuto conto che la ditta deve eseguire lavori con scavi in carreggiata, ed in seguito brevi tratti di asfaltatura provvisoria conseguenti ai lavori eseguiti, e che tali attività comportano la movimentazione di mezzi e materiali, con occupazione del percorso ciclopedonale;
Preso atto delle indicazioni della ditta richiedente e dato atto che per consentire il regolare svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere in condizioni di sicurezza, si rende necessario regolamentare la circolazione nelle zone interessate;
Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative ali' adozione degli atti di cui ali' art. 107 del D .L. vo 267 /2000;
Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dal 14 al 15 dicembre 2020 e comunque fino al termine dei lavori in premessa meglio descritti, in Viale Venezia, nel tratto di percorso ciclopedonale ricompreso tra l'intersezione con via Filzi e quella con via Ragazzi del '99, sarà vietato il transito dei ciclisti e dei pedoni;
Le regolamentazioni sopra descritte saranno in vigore solo nei periodi necessari all'esecuzione dei lavori e verranno rese note mediante apposita segnaletica, avendo cura che l'utenza debole, i frontisti ed i veicoli di soccorso siano informati con chiarezza, possano transitare ovvero trovino agevolmente i percorsi alternativi;
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica di cantiere è a carico ed onere della Ditta Valtellina spa di Gorle (BG) esecutrice dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e più precisamente: D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 35/2011; Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
La ditta dovrà altresì rendere invisibile tutta la segnaletica in contrasto con la presente.
La zona di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e protetta da sbarramenti che impediscano l'accesso ai non addetti; le testate degli sbarramenti stessi dovranno essere segnalate con barriere rifrangenti e luci da cantiere visibili sia di giorno che di notte;
La presente Ordinanza viene adottata ai soli sensi del Codice della strada per la sicurezza della circolazione, non avendo alcuna natura autorizzativa;
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.
La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-fine ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.PR. n. 495/1992.
Il Responsabile Area Vigilanza
Thomas Poles