IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Vista la comunicazione, pervenuta al protocollo 0037029 del 28.08.2019, da parte della Ditta OCT srl, con la quale si informa che, quale ditta appaltatrice per conto di AP Reti Gas SPA, dovendo effettuare lavori di manutenzione della rete gas all'intersezione di viale Udine con viale Isonzo, c'è la necessità di regolamentare la circolazione nel tratto interessato dai lavori;
Tenuto conto che i lavori comporteranno la rimozione del manto di asfalto, con movimentazioni di mezzi e materiali e occupazione della carreggiata nella corsia di innesto di viale Isonzo su viale Udine;
Preso atto delle indicazioni della ditta richiedente e delle valutazioni della Polizia Locale;
Dato atto che per consentire il regolare svolgimento dei lavori per la realizzazione dell'opera in condizioni di sicurezza, si rende necessario regolamentare la circolazione nelle zone interessate dalle opere in premessa;
Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dal 2 al 1 O settembre 2019 sarà interdetta alla circolazione la corsia di innesto di viale Isonzo su
viale Udine: i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5t provenienti da viale Isonzo e
diretti verso la Strada Provinciale 463, proseguiranno diritti per invertire la marcia sulla vicina
Rotatoria di S.Nicolò;
Le regolamentazioni sopra descritte saranno in vigore solo nei periodi necessari all'esecuzione dei lavori, e verranno rese note mediante apposita segnaletica;
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica di cantiere è a carico ed onere della ditta OCT srl di Noventa di Piave esecutrice dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e più precisamente: D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 35/2011; Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
La ditta dovrà altresì rendere invisibile tutta la segnaletica in contrasto con la presente.
La zona di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e protetta da sbarramenti che impediscano l'accesso ai non addetti; le testate degli sbarramenti stessi dovranno essere segnalate con barriere rifrangenti;
Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.
La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-fine ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgls 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.PR. n. 495/1992.
Il Responsabile Area Vigilanza
Thomas Poles