L’art. 46-quater, del DL 50/20171 ha esteso la detrazione d’imposta cd. “Sismabonus” riconosciuta in caso di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, anche alle ipotesi di acquisto di unità immobiliari antisismiche. Con tale estensione, quindi, è stata riconosciuta all’acquirente di unità immobiliari antisismiche site in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro), purché l’unità immobiliare sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentito. La norma è stata introdotta con la finalità di favorire, a cominciare dalle zone a più alto rischio sismico, le operazioni di sostituzione edilizia derivanti dall’acquisto di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione che, a seguito di demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica, ove consentito, si fossero impegnate al successivo trasferimento delle singole unità immobiliari. Di recente, il Decreto legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), entrato in vigore il 1 maggio 2019 e, attualmente in fase di conversione (DDL1807/C), recependo un’istanza dell’ANCE, ha esteso tale agevolazione anche agli acquisti di unità immobiliari site nelle zone a rischio sismico 2 e 3.