Viste le proprie Ordinanze n. 42 del 05.06.2017 e n. 61 del 07.07.2017, con le quali è stata regolamentata la circolazione nel corso dei lavori di tombamento del fossato ed in seguito di realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo pedonale sul lato nord di viale Venezia;
Vista la richiesta, a motivo delle difficoltà tecniche che si sono presentate nel corso dei lavori, di proroga delle Ordinanze sopra citate, di cui al protocollo 0036820 del 20.09.2017;
Preso atto delle indicazioni della ditta richiedente e delle valutazioni della Polizia Locale;
Dato atto che per consentire il regolare svolgimento dei lavori per la realizzazione dell'opera in condizioni di sicurezza, si rende necessario prorogare la regolamentazione della circolazione nelle zone interessate dalle opere in premessa;
Visto il decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Visto l'art. 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Per i motivi in premessa meglio descritti, la regolamentazione della circolazione disposta con le Ordinanze n. 42 del 05.06.2017 e n. 61 del 07.07.2017, qui interamente confermate e richiamate, è prorogata fino al 23 ottobre 2017 e comunque fino al termine dei lavori che per motivi tecnici o metereologici potrebbero brevemente essere prorogati;
Spetta agli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.
Per quanto disposto dalla presente Ordinanza, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-fine ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgls 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile dott. Thomas Poles