Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dato
atto che l’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare, come di
consueto, le manifestazioni celebrative dell’anniversario della
Liberazione che avranno luogo il 25 aprile 2017 in vari luoghi del
territorio ove sono situati cippi e lapidi posti a memoria;
verificato
che le manifestazioni in oggetto si svolgeranno a partire dalle 08:00
con la deposizione di corone d’alloro e serti floreali nel cimitero
urbano, per proseguire in viale della Resistenza; in Piazzetta Cesca; in
Borgo S.Gottardo; al cimitero di Summaga; nelle vie Grotto; Campaner e
Bravin di Pradipozzo; in via del Seminario; in Villa Comunale per
terminare in Piazza della Repubblica ove avverrà l’alzabandiera;
ritenuto
opportuno, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione,
nonché per ragioni di sicurezza, regolamentare la circolazione in
alcuni dei luoghi direttamente interessati disponendo il Divieto di
Sosta e la temporanea sospensione della circolazione;
visto il
decreto con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, ha nominato il sottoscritto Responsabile
del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile con attribuzione
delle funzioni relative all’adozione degli atti di cui all’art. 107 del
D.L.vo 267/2000;
visti gli arti. 6 e 7 del D.Leg.vo 30.04.1992, n.
285 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dalle
ore 07:00 del 25 aprile 2017 e fino al termine delle manifestazioni
celebrative del 72° Anniversario della Liberazione, al fine di tutelare
l’incolumità pubblica e permettere lo svolgimento della celebrazione, è
vietata la circolazione e la sosta in piazzetta Cesca e nel tratto di
Borgo San gottardo prospiciente la Chiesa della Casa di Riposo;
i
residenti delle zone soggette a chiusura potranno transitare, per
raggiungere o lasciare la propria residenza, solo se le celebrazioni non
saranno in atto;
le disposizioni vigenti, che risultassero in contrasto con la presente, si ritengono derogate;
la
Polizia Locale provvederà a disporre circa le modalità dell’effettiva
chiusura agli accessi delle vie suddette e potrà disporre
temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza
della circolazione, compresa la proroga per ragioni di sicurezza della
vigenza del divieto di transito, ovvero ad anticipare il ripristino
della circolazione qualora ciò si rendesse discrezionalmente necessario;
l’Ufficio Manutenzioni dell’Area Tecnica è incaricato della posa della prescritta segnaletica.
Per
quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e il personale di cui all’art. 12 del Codice della
Strada è incaricato sulla vigilanza della presente.
La presente
Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione
stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al
pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi
dell’art. 32, comma 1, del D.Lgls 196/2003 e attraverso la posa della
prescritta segnaletica stradale.
A norma dell’art. 3, comma 4 della
Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell’art.
37, e, 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n.
495/1992.
Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
dott. Thomas Poles